La sentenza di divorzio è un titolo valido per chiedere il rimborso delle spese mediche e scolastiche, prevedibili.
È quanto si evince dall’ordinanza 3835 depositata oggi dalla Corte di cassazione.
Il Collegio di legittimità ha spiegato che le spese mediche e scolastiche, da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie sono quegli esborsi (per l'acquisto di occhiali; per visite specialistiche di controllo; per pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell’assegno fisso periodico di mantenimento tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse, se non predeterminano nei quantum e nel quando, ma lo sono invece in ordine all'an.
Ma non solo. Per la Cassazione, siffatte spese, che nella sostanza finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno fortettizzato e periodico di mantenimento possono essere richieste, tuttavia, quale parte non fissa del primo di cui condividono la natura, in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che, per ciò insorga la necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale e per distino titolo, la loro esistenza e quantificazione.
Per questi motivi, se può affermarsi il difetto di interesse in capo alla donna ad azionare autonoma pretesa al fine di portare a esecuzione le spese anticipate per la figlia - spese precettabili secondo la procedura che, in origine osservata dalla ricorrente, ha incontrato, in modo incontestato in atti, il veto dell'ufficiale giudiziario – e di certo poi non può affermarsi il difetto del diritto al rimborso che invece c’è, forte, vive delle indicate ragioni.
Debora Alberici
(Fonte: Cassazione.net)
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