Circolare di studio del 28/06/2019 - Riapertura termini rottamazione ter
Premessa
Nella fase di conversione in legge del D.L. 34/2019, sono state introdotte importanti novità per la c.d. rottamazione-ter.
LA ROTTAMAZIONE-TER
Il D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, all’art.3 ha riproposto la c.d. rottamazione dei ruoli (rottamazione-ter), in riferimento ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2017; come è avvenuto nelle precedenti rottamazioni il contribuente è tenuto a corrispondere le somme a titolo di:
· capitale e interessi[1] dovuti all’Ente creditore;
l’aggio di riscossione calcolato su tali somme;nonché le spese per eventuali procedure esecutive e di notifica dei carichi dovuti.
In pratica il debitore non è tenuto a versare le sanzioni incluse nei suddetti carichi, nonché gli interessi di mora e le sanzioni c.d. civili legate ai crediti di natura previdenziale (vedi relazione illustrativa Decreto Fiscale). E’ possibile dunque definire in via agevolata le cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps affidati all’Agente della Riscossione ecc[2].
LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ADESIONE (comma 5, art. 3)
Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.
La dichiarazione di adesione, modello DA-2018 (modello DA-2018-D per le risorse U.E.), poteva essere oggetto di integrazione/rettifica entro il termine di presentazione del 30 aprile 2019. Termine oramai spirato.
Entro il 30 giugno 2019, l’Agente della Riscossione è tenuta a comunicare ai debitori che hanno presentato la predetta dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione[3].
Il Legislatore, in fase di conversione in Legge del Decreto Crescita, D.L. 34/2019, è intervenuto riaprendo il termine di presentazione delle istanze di adesione alla rottamazione-ter, termine, come già anticipato sopra, in precedenza fissato al 30 di aprile.
Proroga rottamazione-ter
Novità in fase di conversione in legge del D.L. 34/2019
RIAPERTURA AL 31 LUGLIO DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ADESIONE
Carichi 2000-2017
Periodi di affidamento del carico all’Agente della Riscossione (data di trasmissione da parte dell’Ente creditore).
Rottamazione-ter. La proroga
L’articolo 16-bis del D.L. crescita, come da approvazione in via definitiva dalla Camera e ora in imminente passaggio al Senato prima di arrivare alla conversione in legge, riapre al 31 luglio 2019 i termini per aderire alla cd. rottamazione ter delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017(Vedi dossier camera/Senato disponibile al seguente link (http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01114464.pdf)
Rottamazione-ter. Le novità del D.L. crescita
LA RIAPERTURA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Fatti salvi i debiti già̀ ricompresi in dichiarazioni di adesione presentate entro il 30 aprile 2019, il Decreto Crescita riapre i termini per accedere alla definizione agevolata mediante la presentazione di apposita dichiarazione entro il 31 luglio 2019, con le modalità̀ e in conformità̀ alla modulistica che l'A.D.E.R. deve pubblicare sul proprio sito internet entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame (non ancora avvenuta).
Riapertura termini di adesione alla Rottamazione-ter carichi Gennaio 2000 – Dicembre 2017
Entro 5 giorni dall’entrata in vigore del D.L. crescita
L’Agente della Riscossione pubblica i modelli di adesione alla rottamazione-ter come da proroga al 31 luglio
31 luglio 2019
Termine presentazione istanza di adesione rottamazione-ter
31 luglio 2019
Termine di rettifica delle dichiarazioni presentate entro il 31 luglio
31 ottobre 2019
L’Agente della riscossione comunica l’importo delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione
30 novembre 2019
Le dilazioni sospese afferenti carichi per i quali si presenta l’istanza di adesione sono automaticamente revocate e non possano essere accordate nuove dilazioni, ai sensi della disciplina generale sulla rateizzazione dei debiti tributari (articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973).
Il pagamento delle somme dovute (capitale, interessi legali e aggio per l’agente della riscossione, con l’esclusione di sanzioni e interessi di mora) è effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di diciassette rate consecutive di pari importo, come sotto individuate.
Dilazione Rottamazione-ter in proroga- post-Decreto Crescita
30 novembre 2019
Pagamento 1° (20% del totale) o unica rata della rottamazione-ter
28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020
2°-3°-4° e 5° rata eventuale dilazione dei pagamenti
28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021
6°-7°-8°-9° rata eventuale dilazione dei pagamenti
28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2022
10°-11°-12°-13° rata eventuale dilazione dei pagamenti
28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2023
14°-15°-16°17° rata eventuale dilazione dei pagamenti
In caso di pagamento rateale, gli interessi del 2% sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.
OSSERVA - Indicazioni precise sono previste altresì per i debiti relativi ai carichi di cui alla rottamazione-bis (D.L. 148/2017) per i quali, entro il 7 dicembre 2018, non è stato effettuato l'integrale pagamento delle somme da versare ai sensi dell’articolo 3, comma 21 del decreto-legge n. 119 del 2018.
Per tali soggetti, le rate seguono un nuovo calendario di scadenze, leggermente modificato, rispetto a quello fissato in precedenza dal D.L. 119 post conversione in legge.
Vecchia dilazione post mancati pagamenti al 7 dicembre 2018
31 luglio e 30 novembre 2019
Pagamento in unica soluzione al 31 luglio o 1° rata al 31 luglio e 2° rata al 30 novembre
28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020
3°-4°- 5°-6° rata eventuale dilazione dei pagamenti
28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021
7°-8°-9°-10° rata eventuale dilazione dei pagamenti
Nuova dilazione post mancato pagamento al 7 dicembre 2018
30 novembre 2019
Pagamento unica rata o 1° rata del piano di dilazione se richiesto (20% del totale)
28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020
2°-3°-4°- 5°- rata eventuale dilazione dei pagamenti
28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021
6°-7°-8°-9°- rata eventuale dilazione dei pagamenti
[1] Vanno pagati tutti gli interessi a qualsiasi titolo affidati dall’Ufficio accertatore all’Agente della Riscossione (vedi a tal proposito la Circolare dell’Agenzia delle Entrate, n°2/2017).
