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IL DECRETO DEL MEF Stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro entro il 31 ottobre 2021

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha firmato il decreto che renderà operativo lo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010. Il provvedimento definisce le date rilevanti della procedura, prevedendo che l’annullamento dei debiti sia effettuato alla data del 31 ottobre 2021. Specifiche regole sono destinate a regolamentare i rapporti tra l’agente della riscossione e l’ente creditore ai fini del discarico conseguente all’annullamento dei debiti, all’eliminazione dalle scritture contabile e alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021.


Bisognerà ancora attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma tutto è pronto per rendere pienamente operativo lo stralcio delle cartelle previsto dal decreto Sostegni (art. 4, D.L. n. 41/2021). Leggi anche Stralcio delle cartelle a perimetro ristretto È stato infatti firmato il decreto attuativo (che avrebbe dovuto essere adottato entro 30 giorni decorrenti dal 22 maggio, e cioè dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni) a cui la norma primaria aveva affidato il compito di stabilire le modalità e le date dell’annullamento dei debiti del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Cosa prevede il decreto Sostegni L’art. 4, comma 4, del decreto Sostegni ha stabilito l’automatico annullamento dei debiti - ancorché ricompresi nelle rottamazioni dei ruoli (art. 3, D.L. n. 119/2018 e art. 16-bis, D.L. n. 34/2019) o nel saldo e stralcio (art. 1, commi da 184 a 198, legge n. 145/2018): (i) di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni; (ii) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; (iii) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e (iv) dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. Il decreto Sostegni, poi, oltre a demandare l’attuazione delle disposizioni in esame ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, stabiliva, fino alla data individuata da tale decreto attuativo, la sospensione della riscossione di tutti i debiti aventi le caratteristiche di importo e scadenza sopra riportati e la sospensione dei relativi termini di prescrizione. Va notato che, stando al tenore letterale della norma, l’ambito applicativo della sospensione della riscossione e della prescrizione sembrerebbe riguardare tutti i contribuenti, e non solo quelli con reddito fino 30.000 euro. Il comma 9 dell’art. 4, del decreto Sostegni, infine, escludeva infine dalla suddetta disciplina: - le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015; - i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; - le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; - le risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE e n. 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale); - l’IVA riscossa all'importazione. Il calendario dello stralcio delle cartelle Nel quadro normativo primario sopra descritto interviene il decreto del MEF da poco firmato in cui vengono definite le date di riferimento. Leggi anche Stralcio debiti fino a 5.000 euro: il calendario - Infografica Viene anzitutto previsto che entro il 20 agosto 2021 l’agente della riscossione trasmette all’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche tecniche previste in apposito allegato, l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, considerando le esclusioni sopra riportate. Potremmo parlare di elenco dei soggetti che hanno i requisiti “oggettivi” (importo e data del carico). Da questo elenco, vengono eliminati i contribuenti che non possiedono il requisito “soggettivo” reddituale. L’art. 2 del decreto, infatti, stabilisce che entro il 30 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate, per consentire all’agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali (i.e. 30.000 euro nel periodo d’imposta 2019), restituisce a quest’ultimo l’elenco precedentemente ricevuto, segnalando, tra i codici fiscali in esso ricompresi, quelli relativi a soggetti che risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti sopra indicati. In sostanza, l’individuazione delle posizioni stralciabili avviene per sottrazione, attraverso un duplice passaggio dall’agente della riscossione all’Agenzia delle Entrate e viceversa. È da sottolineare come, in questa operazione, l’Agenzia delle Entrate viene chiamata in causa non nella sua qualità di ente creditore (che certamente potrebbe anche avere al pari di tutti gli altri enti creditori) bensì in quella di ente che conosce la situazione reddituale di tutti i contribuenti. Il decreto prevede, inoltre, che, per i soggetti che ne hanno diritto (e cioè quelli “non” segnalati dall’Agenzia delle Entrate), l’annullamento dei debiti è effettuato alla data del 31 ottobre 2021; nel caso di coobbligazione, l’annullamento non opera se almeno uno dei coobbligati non possiede il requisito soggettivo reddituale (rientrando, quindi, tra quelli segnalati dall’Agenzia delle Entrate). Specifiche regole, poi, sono destinate a regolamentare i rapporti tra l’agente della riscossione e l’ente creditore ai fini del discarico conseguente all’annullamento dei debiti, all’eliminazione dalle scritture contabile e alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021. Infine, il decreto fissa al 31 ottobre 2021 la data in cui cessa la sospensione della riscossione dei debiti per i quali sussistono i requisiti oggettivi (di importo e temporali) sopra indicati (i.e. 5.000 euro e affidamento dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010). Non si capisce perché il decreto menzioni espressamente soltanto la sospensione della “riscossione” e non anche quella della “prescrizione” dal momento che, stando alla lettera della norma primaria, al 31 ottobre 2021 anche la sospensione della prescrizione avrebbe dovuto cessare di avere efficacia.


https://www.ipsoa.it/documents/fisco/riscossione/quotidiano/2021/07/26/stralcio-cartelle-5-000-euro-entro-31-ottobre

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